La Consob ha avviato fino al 17 marzo una consultazione sull'attuazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2020/1503 sui servizi di crowdfunding per le imprese.
L’autorizzazione rilasciata nel quadro del Regolamento europeo consentirà ai fornitori di servizi di crowdfunding di operare nell’ambito di un regime di passaporto in tutti gli Stati membri dell’UE.
Le disposizioni poste in consultazione dalla Consob sono volte a definire alcuni elementi di dettaglio della disciplina europea sulla prestazione dei servizi di crowdfunding in vista dell’imminente ultimazione del processo di adeguamento della normativa nazionale.
Lo schema di regolamento in consultazione è volto a regolare i seguenti aspetti:
- rilascio e revoca dell’autorizzazione;
- determinazione degli obblighi informativi per i fornitori di servizi di crowdfunding;
- determinazione della normativa italiana applicabile alle comunicazioni di marketing;
- individuazione di ulteriori obblighi derivanti dal regime civilistico.
Per dare piena attuazione ai contenuti del Regolamento sono necessari degli interventi di modifica del TUF volti ad individuare le Autorità nazionali competenti all’autorizzazione e alla vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding, definendone il relativo riparto di competenze, nonché indicare il punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le Autorità competenti e con l’ESMA.
Alla luce di quanto sopra, appare evidente come le diverse fonti normative e regolamentari europee forniscano una descrizione dettagliata degli adempimenti istruttori per il rilascio dell’autorizzazione come fornitori di servizi di crowdfunding, scandendo anche le relative tempistiche istruttorie.
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